PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1.  La presente legge riconosce, promuove e incentiva il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale, nonché alla composizione consensuale dei conflitti e delle controversie civili che vertono su diritti disponibili, come metodi alternativi alla definizione giudiziaria o arbitrale degli stessi. A tale fine è istituito il Servizio nazionale integrato di composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie, di seguito denominato «Servizio nazionale integrato».
      2. Organo responsabile del Servizio nazionale integrato è il Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Il Servizio è costituito dai soggetti legittimati ad esercitare l'attività di conciliazione e composizione consensuale ai sensi della presente legge.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, per composizione consensuale professionale si intende una procedura nella quale un terzo, soggetto neutrale ed imparziale, diverso dal giudice o dall'arbitro, interviene allo scopo di facilitare la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in un conflitto, al fine di promuoverne la risoluzione per il tramite di un accordo deciso dalle parti stesse.

 

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Art. 3
(Princìpi generali).

      1.  La procedura di composizione consensuale professionale è ispirata ai princìpi di informalità, oralità, concentrazione, rapidità e trasparenza.
      2.  Il ricorso alla procedura di cui al comma 1 ha carattere spontaneo e volontario. Le parti possono parteciparvi anche senza l'assistenza di un difensore o di un esperto, salva diversa previsione contenuta nello statuto dell'organismo di composizione consensuale, in funzione del valore o della complessità tecnica del conflitto o della controversia.
      3.  Il verbale di conciliazione ha natura vincolante per le parti che lo sottoscrivono e, a seguito della eventuale omologazione da parte del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 15, acquista natura esecutiva.

Capo II
ORGANISMI E PROCEDURE

Art. 4.
(Organismi privati di composizione consensuale. Associazioni tra professionisti e società tra avvocati).

      1. Sono autorizzate allo svolgimento delle attività di composizione consensuale professionale le associazioni tra professionisti e le società tra avvocati iscritte nel registro nazionale istituito dall'articolo 16 e tenuto presso il Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di seguito denominato «Autorità», ai sensi del regolamento di cui al comma 6 del presente articolo.
      2.  Le associazioni tra professionisti e le società tra avvocati sono altresì iscritte nel registro custodito presso la corte di appello del distretto nel quale intendono operare, per quanto attiene ai rapporti

 

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da intrattenere con il Ministero della giustizia.
      3.  Per le associazioni tra professionisti, l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione, da parte dell'Autorità, dello statuto delle associazioni stesse, che devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a)  autonomia e democraticità dell'organizzazione interna;

          b)  congrua solidità finanziaria, da supportare anche con l'ottenimento di un'apposita polizza fideiussoria di primaria banca o compagnia di assicurazioni, per una somma non inferiore a 500.000 euro, a copertura diretta delle possibili conseguenze patrimoniali negative, collegate all'attività di conciliazione;

          c)  presenza di almeno sette conciliatori professionali che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 2 o 3;

          d)  rispetto dei princìpi di indipendenza, neutralità, equità, trasparenza e riservatezza;

          e)  qualificazione professionale degli iscritti.

      4. Sono altresì autorizzate alle attività di composizione consensuale professionale le società tra avvocati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
      5.  Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, lettere a), c), d) ed e), per le società tra avvocati l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

          a)  che il capitale conferito dagli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, nonché di altre categorie professionali eventualmente individuate con decreti del Ministro della giustizia, risulti superiore al 50 per cento del capitale nominale della società;

          b)  che le società tra avvocati abbiano come oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi attinenti alla composizione consensuale dei conflitti, ivi incluse le attività

 

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di consulenza e di formazione nella suddetta materia;

          c)  che risulti inclusa nella denominazione sociale o nei segni distintivi l'espressione: «composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie»;

          d)  che la sede legale sia situata nel territorio nazionale.

      6. Con apposito regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, sono disciplinati le procedure per la istituzione e la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, nonché dei registri presso le corti di appello, di cui al comma 2, ivi compresi gli elenchi dei conciliatori, e gli aspetti organizzativi riguardanti le associazioni tra professionisti e le società tra avvocati, nonché gli altri organismi privati già in grado di gestire i tentativi di conciliazione delle controversie in materia societaria, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
      7.  Gli organismi di composizione consensuale professionale che offrono servizi volti ad agevolare la risoluzione dei conflitti sono tenuti a conformarsi ai princìpi dettati dalla raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, in tema di princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione delle controversie in materia di consumo, nonché dalle raccomandazioni in materia di rapporti familiari e di liti civili e commerciali.
      8.  Gli organismi pubblici e privati di conciliazione, che si trovano nella necessità di fare fronte ad un elevato numero di richieste, hanno la facoltà di stipulare tra loro convenzioni e accordi per la eventuale gestione congiunta dell'attività di composizione consensuale, previa relativa comunicazione all'Autorità in qualità di responsabile del Servizio nazionale integrato.
      9.  Opportune e tempestive informazioni sulla intera attività svolta dagli organismi di cui al presente articolo devono essere fornite all'Autorità, ai sensi di quanto disposto con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 26. Le predette

 

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informazioni devono rimanere riservate nei confronti dei terzi e sono utilizzabili dall'Autorità solo ai fini statistici del Servizio nazionale integrato.

Art. 5.
(Organismi di composizione
consensuale presso i tribunali).

      1.  Ogni consiglio dell'Ordine degli avvocati può istituire presso il tribunale di pertinenza un organismo finalizzato alla risoluzione dei conflitti e delle controversie.
      2.  L'organismo di composizione consensuale, di cui al comma 1, ha sede presso il tribunale e può avvalersi sia dell'organizzazione e dei mezzi del consiglio dell'Ordine degli avvocati, sia delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario interessato.
      3.  Gli statuti degli organismi di cui al presente articolo sono ispirati ai princìpi di indipendenza, imparzialità, economicità e trasparenza, con esclusione di qualsiasi profilo di interesse personale e lucrativo all'interno dell'organizzazione e nella erogazione del servizio.
      4.  Ogni organismo di cui al presente articolo può istituire elenchi speciali formati da professionalità diverse, purché esperte in specifiche materie, anche a seguito della partecipazione ad uno o più corsi di formazione idonei e qualificati, di cui all'articolo 8, comma 3.
      5.  Responsabile del buon andamento del servizio effettuato dagli organismi di cui al presente articolo è il presidente del tribunale o altro magistrato appositamente delegato, che provvede a fornire ogni notizia utile in merito all'organizzazione, alle strutture e al personale coinvolto, all'Autorità, in qualità di responsabile del Servizio nazionale integrato.
      6.  Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 26, sono emanate apposite disposizioni relative alle informative sull'intera attività svolta, che gli organismi di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Autorità.

 

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      7.  Le informazioni di cui al comma 6 devono rimanere comunque riservate rispetto ai terzi e sono utilizzabili dall'Autorità ai soli fini statistici del Servizio nazionale integrato.

Art. 6.
(Organismi di composizione consensuale presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1.  Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un organismo di composizione consensuale per la risoluzione delle controversie tra consumatori, anche associati tra loro, e imprese, di ammontare non superiore a 50.000 euro, tenuto comunque conto delle commissioni conciliative e arbitrali già istituite e operanti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.580.
      2.  Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, sono stabilite le modalità necessarie affinché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano assicurare la esperibilità di procedimenti di conciliazione, relativi a controversie di più elevato valore, ovvero a controversie riguardanti contratti d'opera o fornitura di beni e servizi artigianali ovvero altri tipi di conflitto che coinvolgono un consumatore o una associazione di consumatori.
      3.  Gli organismi di cui al presente articolo sono tenuti a dotarsi di un regolamento volto a definire sia l'organizzazione, sia i procedimenti esperibili, sia le modalità di assegnazione dei procedimenti. Il regolamento è soggetto alla approvazione dell'Autorità.
      4.  Gli organismi di cui al presente articolo sono gestiti da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nei lavori della commissione può essere prevista l'audizione delle rappresentanze delle associazioni dei consumatori, degli imprenditori, nonché dei professionisti

 

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iscritti nell'elenco dei conciliatori, appositamente costituito.

Art. 7.
(Organismi di composizione consensuale presso gli uffici territoriali del Governo).

      1.  Con riferimento ai conflitti di natura strettamente sociale o di ordine pubblico e che non presentano profili di intrinseca valenza giuridica, il Ministero dell'interno istituisce presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo gli organismi di composizione consensuale professionale.
      2.  Ogni organismo di cui al comma 1 deve essere dotato di una organizzazione, di strutture e di personale appartenente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
      3.  Il prefetto comunica all'Autorità, in qualità di responsabile del Servizio nazionale integrato, gli atti adottati in attuazione del presente articolo.
      4.  Si intendono sottoposti alla vigilanza del prefetto tutti i tentativi di conciliazione stragiudiziale attinenti al contesto della mediazione sociale, ivi compresi quelli attuabili da altra autorità di pubblica sicurezza che, a discrezione dello stesso prefetto, sono ritenuti idonei alla positiva risoluzione di conflitti in essere.
      5.  Per la risoluzione dei conflitti di cui al comma 4 possono essere utilizzati luoghi e tempi diversi da quelli istituzionali, purché giustificati dall'urgenza di provvedere e in funzione della probabilità di successo dell'iniziativa.
      6.  Sono di competenza del prefetto la tenuta dell'elenco dei conciliatori e l'assegnazione degli incarichi.
      7.  Le forme e le modalità delle comunicazioni del prefetto all'Autorità, relative all'intera attività svolta in attuazione del presente articolo, sono definite con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 26.

Art. 8.
(Designazione dei conciliatori).

      1.  I conciliatori, e comunque i soggetti ai quali sono affidati i procedimenti di

 

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composizione consensuale professionale, sono in ogni caso tenuti a facilitare la negoziazione fra le parti. Essi sono scelti, ove possibile, di comune accordo dalle parti interessate alla procedura ovvero, in caso di impossibilità di accordo tra le parti, per designazione automatica a rotazione tra gli iscritti negli appositi elenchi formati e depositati presso gli organismi di composizione consensuale, pubblici e privati, di cui alla presente legge.
      2.  Agli elenchi dei conciliatori di cui al comma 1 possono accedere i docenti universitari in discipline economiche o giuridiche, i magistrati in quiescenza, nonché gli avvocati e i notai iscritti al rispettivo albo da almeno quindici anni.
      3.  I dottori commercialisti e i laureati in scienze economiche, nonché psicologiche e sociali, e comunque i soggetti non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono accedere agli elenchi dei conciliatori qualora in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso l'Autorità, in conformità con gli standard fissati dall'autorità stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
      4.  I regolamenti interni degli organismi di composizione consensuale devono prevedere, in modo dettagliato, le varie fasi della procedura, le modalità di nomina dei conciliatori, il tariffario e il codice deontologico.
      5.  Per i procedimenti più complessi o di maggior valore, i regolamenti di cui al comma 4 possono prevedere che le parti siano assistite da più avvocati e da consulenti esperti nella materia.

Art. 9.
(Requisiti generali della procedura).

      1.  Nei procedimenti di composizione consensuale professionale, ferma restando l'autonomia delle parti in merito alla decisione sull'accordo e sulle sue modalità, con esclusione di qualsiasi facoltà impositiva

 

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del conciliatore, le procedure devono conformarsi ai seguenti requisiti:

          a)  informalità, con l'esclusione di un vero e proprio regime delle prove;

          b)  rapidità, intesa come concentrazione dell'esame del conflitto in non più di due sessioni da tenere nel minor arco di tempo possibile;

          c)  economicità, rivolta al rimborso delle spese vive e ad una remunerazione oraria in favore del conciliatore da porre a carico delle due parti, in via paritetica;

          d)  riservatezza, intesa ad inibire qualsiasi rivelazione in ordine alla vicenda sottostante e alla posizione delle parti;

          e)  comunione di intenti e cooperazione, tralasciando l'individuazione delle responsabilità passate, nella prospettiva del recupero della correttezza e della fiducia reciproca nel rapporto fra le parti;

          f)  spontaneità, intesa come libertà di aderire, partecipare e abbandonare la procedura senza imposizioni.

Art. 10.
(Istanza di conciliazione).

      1.  La procedura di conciliazione ha inizio con il deposito dell'istanza, ad opera della parte interessata, avente ad oggetto:

          a)  l'indicazione dell'organismo di composizione consensuale cui l'istanza è rivolta;

          b)  l'indicazione e le generalità delle parti, con i relativi recapiti;

          c)  una sintetica esposizione dei fatti non disgiunta dalle condizioni alle quali ciascuna di esse è disposta a conciliare, con la sola esclusione delle pretese di natura economica che limiterebbero le modalità di accordo;

          d)  le ragioni del contendere;

          e)  il valore attribuito alla controversia;

 

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          f)  la dichiarazione di sincera e genuina volontà di perseguire, con spirito di collaborazione, una soluzione amichevole;

          g)  la eventuale preferenza verso uno dei conciliatori iscritti nell'elenco tenuto presso l'organismo di composizione o, in alternativa, la delega a provvedere alla nomina al segretario responsabile della custodia dell'elenco medesimo.

      2.  L'istanza di conciliazione, una volta depositata presso la segreteria dell'organismo, impegna l'organismo stesso, per accordo tra le parti, ovvero, nella impossibilità, attraverso il criterio automatico a rotazione, a nominare il conciliatore entro cinque giorni dalla data del deposito e a darne contestuale comunicazione alle parti.

Art. 11.
(Procedura presso gli organismi
di composizione consensuale).

      1.  Il conciliatore nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è tenuto a fissare la riunione delle parti dinanzi a sé, entro quarantacinque giorni dalla data del deposito della istanza di conciliazione, previa tempestiva comunicazione alle parti stesse. Queste ultime compaiono personalmente, con o senza l'assistenza di un difensore o di un esperto. Qualora decidano di farsi rappresentare, le parti muniscono il proprio rappresentante dei necessari poteri per risolvere la controversia. Qualora la soluzione ipotizzata ecceda le reciproche concessioni, il rappresentante può consultarsi con il proprio assistito anche per via telefonica.
      2.  Il conciliatore è comunque libero di incontrarsi e di comunicare anche separatamente con ciascuna delle parti al fine di comprendere i relativi bisogni e aspettative, senza il condizionamento conseguente alla presenza della parte interlocutrice, e per assumere informative, prendere visione di documenti e procedere a una migliore comprensione dei fatti. È vietata qualsiasi forma di registrazione o

 

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verbalizzazione degli incontri di cui al presente comma.
      3.  Il conciliatore ha facoltà di richiedere l'assistenza e la consulenza di uno o più esperti, previo consenso delle parti e a loro spese.
      4.  Il conciliatore può in qualsiasi momento rinunciare all'incarico, per colpa delle parti, dandone comunicazione all'organismo e alle parti medesime. L'organismo provvede senza indugio alla sostituzione del conciliatore stesso.
      5.  Ciascuna delle parti ha la facoltà di abbandonare la procedura, in qualsiasi momento, previa comunicazione dell'abbandono al conciliatore e all'altra parte.
      6.  La sottoscrizione dell'istanza di conciliazione comporta l'espresso impegno delle parti firmatarie a non promuovere alcuna azione giudiziaria, l'una verso l'altra, per l'intera durata della procedura di conciliazione. L'eventuale avvio dell'azione giudiziaria, per il medesimo oggetto della controversia, determina la sospensione dell'azione stessa, per l'intera durata della procedura di conciliazione.
      7.  Il conciliatore, in vista del raggiungimento di una soluzione accettabile per entrambe le parti, aiuta le parti stesse a concentrarsi sui rispettivi interessi, eventualmente anche esplorando soluzioni alternative che portino a un accordo ritenuto definitivo, utile, equo ed efficace.
      8.  Nella ipotesi in cui le parti non siano in grado di raggiungere alcun accordo, il conciliatore, su richiesta congiunta delle parti stesse, predispone comunque una proposta finale di accordo a suo giudizio ritenuta giusta ed equa, ovvero, in alternativa, una valutazione in ordine al probabile esito della lite, nel caso in cui questa possa sfociare in un giudizio ordinario, ovvero in arbitrato. Qualora, in quest'ultima eventuale procedura contenziosa, la parte attrice sia condannata sulla medesima base della valutazione espressa dal conciliatore, essa può essere condannata anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
      9.  La procedura di conciliazione deve considerarsi esaurita quando:

          a)  è raggiunto l'accordo;

 

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          b)  il conciliatore constata la inutilità di tentativi ulteriori;

          c)  una delle parti abbandona la procedura;

          d)  il conciliatore che ha rinunciato alla procedura non è sostituito con effetto immediato. In tale ipotesi l'organismo è tenuto a rispondere in proprio e la procedura è assegnata ad altro organismo.

      10.  Il raggiungimento dell'accordo comporta la redazione, da parte del conciliatore, di un processo verbale sottoscritto da lui stesso, quale certificatore dell'atto, e dalle parti o dai rappresentanti di queste.
      11.  Se una parte chiamata ad intervenire nella procedura di conciliazione non si presenta, alle date indicate, dinanzi al conciliatore, la parte intervenuta ha diritto al rilascio della copia del verbale che attesta la mancata comparizione ovvero, laddove ricorra l'ipotesi, il rifiuto eventuale di sottoscrizione dell'accordo predisposto e le ragioni del rifiuto stesso. In ogni caso, la parte inadempiente è tenuta al pagamento di tutte le spese della procedura.

Art. 12.
(Riservatezza e segreto professionale).

      1.  Ogni elemento risultante dalla procedura di conciliazione prevista dalla presente legge è riservato. Di ogni promessa, offerta, affermazione, dichiarazione verbale o scritta, condotta e quanto altro collegato e connesso con la procedura di conciliazione, in quanto implicitamente finalizzati alla sola ricerca dell'accordo, sono vietate la diffusione e la produzione.
      2.  A tutti i partecipanti, a qualunque titolo, alla procedura di conciliazione è altresì fatto divieto di utilizzare in qualunque modo atti e notizie di cui al comma 1 sia in sede contenziosa, sia in sede arbitrale.
      3.  Né il conciliatore, né i suoi ausiliari o collaboratori e chiunque altro venga a conoscenza della procedura per ragioni di ufficio o di servizio, possono essere chiamati

 

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a testimoniare sui fatti e sulle circostanze relativi alla procedura di conciliazione.
      4.  Al conciliatore è sempre consentito invocare il segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.
      5.  Alla conclusione del procedimento di conciliazione, il conciliatore provvede, su espressa richiesta delle parti, a restituire tutta la documentazione raccolta, senza conservarne copia.

Art. 13.
(Conciliazione stragiudiziale endoprocessuale raccomandata dal giudice).

      1.  Il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può, se la causa ha ad oggetto diritti disponibili, invitare le parti dinanzi a un conciliatore appartenente ad uno degli organismi previsti dalla presente legge.

Art. 14.
(Conciliazione delegata al
consulente tecnico).

      1.  Dopo l'articolo 194 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

      «Art. 194-bis. - (Conciliazione delegata al consulente tecnico). - Se la natura della causa lo consente, il giudice può affidare al consulente tecnico il compito di tentare la conciliazione della controversia. Si applica il disposto dell'articolo 199».

      2. Il secondo comma dell'articolo 199 del codice di procedura civile è sostituto dal seguente:

      «Il giudice istruttore, con decreto, attribuisce al processo verbale efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro il decreto che nega l'esecutività è ammesso reclamo, a norma dell'articolo 825, quinto comma».

 

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Capo III
NORME PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA COMPOSIZIONE CONSENSUALE PROFESSIONALE

Art. 15.
(Effetti del verbale di conciliazione).

      1.  Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui all'articolo 4 a richiesta di una delle parti può essere sottoposto all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'organismo interessato. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale viene verificata la regolarità formale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.
      2.  Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui agli articoli 5 e 6 non necessita di alcuna omologazione e costituisce di per sé titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione di ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.

Art. 16.
(Istituzione del registro nazionale degli organismi autorizzati all'esercizio dell'attività di composizione consensuale professionale).

      1.  Presso il Ministero della giustizia è istituito il registro nazionale degli organismi pubblici e privati di composizione consensuale professionale, di seguito denominato «registro nazionale».
      2.  L'Autorità, ovvero persona da essa delegata, con idonea qualifica nell'ambito del Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, è nominata custode del registro.

 

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      3.  L'Autorità può avvalersi di un comitato di giuristi, con compiti di natura consultiva, purché si tratti di esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie.
      4.  Il registro nazionale è articolato in due parti, delle quali una riguardante le annotazioni relative agli organismi pubblici, con annesso elenco dei conciliatori, l'altra riguardante gli organismi privati, con una sezione contenente l'elenco dei conciliatori ed una riguardante i soci, gli associati, i dipendenti, gli amministratori ed i rappresentanti facenti capo ai predetti organismi privati.
      5.  È compito dell'Autorità:

          a)  curare l'aggiornamento dei dati del registro nazionale, anche con modalità informatiche;

          b)  verificare la professionalità e l'efficienza degli organismi di conciliazione;

          c)  vigilare sulla forma giuridica degli organismi, sulla loro autonomia, nonché sulla compatibilità con l'oggetto sociale e lo scopo associativo;

          d)  controllare i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti degli organismi;

          e)  effettuare verifiche sui regolamenti e sugli statuti degli organismi, ad essa sottoposti per l'approvazione, nonché sulla trasparenza amministrativa e contabile degli organismi stessi;

          f)  verificare la sussistenza delle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché il rispetto delle tabelle relative alle indennità da riconoscere ai conciliatori;

          g)  vigilare e sovrintendere sulla organizzazione dei corsi di formazione dei conciliatori, favorendo lo studio delle tecniche, in funzione della proposizione di innovazioni normative nel settore della soluzione negoziale delle controversie civili e commerciali e dei conflitti, ivi compresi quelli sociali.

 

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      6.  L'iscrizione nel registro nazionale costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di conciliazione. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'istante, unitamente al numero d'ordine attribuito, nel registro nazionale, all'ente o all'organismo di conciliazione. La predetta comunicazione determina gli effetti obbligatori dell'offerta al pubblico del servizio di conciliazione, ai sensi di quanto previsto in materia dal codice civile.

Art. 17.
(Sospensione e cancellazione
dal registro nazionale).

      1.  Spetta all'Autorità il potere di procedere alla sospensione e alla cancellazione dal registro nazionale, in presenza di notizie o di eventi che avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione vigente in materia.
      2.  La cancellazione dal registro nazionale è altresì prevista nella ipotesi in cui gli organismi regolarmente iscritti non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione, per un periodo superiore a due anni.
      3.  La cancellazione di ufficio dal registro nazionale preclude all'organismo di esercitare nuovamente il servizio, in qualsiasi altra forma, prima che sia decorso un triennio.
      4.  L'Autorità, con cadenza triennale, dispone la revisione del registro nazionale.

Art. 18.
(Registro degli affari di conciliazione).

      1.  Ciascuno degli organismi di conciliazione previsti dalla presente legge è tenuto ad istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione.
      2.  Il registro di cui al comma 1 deve contenere tutti i dati richiesti dall'Autorità, con particolare riferimento alle parti, all'oggetto della controversia, al conciliatore

 

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designato, alla durata del procedimento e all'esito dello stesso.
      3.  Le notizie e i dati di cui al comma 2 sono destinati a rimanere comunque riservati rispetto ai terzi e sono utilizzabili dall'Autorità ai soli fini statistici del Servizio nazionale integrato.

Art. 19.
(Formazione dei conciliatori).

      1.  Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti gli standard dei corsi di formazione dei conciliatori, di cui all'articolo 8, comma 3, da svolgere presso ogni distretto di corte di appello, al cui esito, in caso di valutazione positiva, è rilasciato un attestato.
      2.  Con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 26, sono determinati i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.
      3.  Nelle more dell'effettivo funzionamento dei corsi destinati alla formazione dei conciliatori per l'accesso agli organismi di composizione consensuale, l'Autorità rilascia ai soggetti che aspirano ad operare immediatamente in tali organismi, giudizi di abilitazione basati sulle esperienze professionali già acquisite, applicando anche, ove del caso, i criteri elaborati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il corso di conciliazione di livello base, di durata non inferiore a 32 ore di lezione. Gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni sono esentati dal rilascio dei giudizi di abilitazione e possono operare direttamente al momento della istituzione degli organismi di composizione consensuale presso i tribunali.
      4.  Il Ministero della giustizia, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stipula convenzioni con università ed enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che danno la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori nelle tecniche di negoziazione e di conciliazione.

 

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Art. 20.
(Obblighi di informazione
da parte dell'Autorità).

      1.  L'Autorità provvede al coordinamento dei servizi di informazione, promuovendo campagne pubblicitarie e informative dirette a diffondere la conoscenza delle varie forme di accesso alla giustizia civile e del funzionamento del sistema giudiziario.

Art. 21.
(Obblighi di informazione
da parte degli avvocati).

      1.  All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «È obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, prima di procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello stesso. Di tale informativa deve essere data prova attraverso apposito atto scritto certificato sia dall'avvocato, sia dal cliente».

Art. 22.
(Indennità spettanti agli organismi
di conciliazione).

      1.  Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.
      2.  L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata

 

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dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel triennio precedente. Le tabelle delle indennità devono essere allegate al regolamento di procedura. La parte dell'indennità versata all'organismo, e di spettanza del conciliatore, è posta a carico, salvo diverso accordo, in modo paritetico tra le parti.

Art. 23.
(Interruzione dei termini di prescrizione).

      1.  La proposizione di un'istanza di conciliazione in sede non contenziosa costituisce atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.

Art. 24.
(Condizioni generali di contratto).

      1.  Le imprese possono attestare, nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico, il proprio impegno, inserito nelle condizioni generali di contratto:

          a)  a negoziare la risoluzione delle eventuali controversie direttamente con la controparte, anche assistita da associazioni di consumatori, istituendo appositi sportelli per reclami e numeri telefonici facilmente riconoscibili e accessibili per i consumatori;

          b)  a valutare, ovvero ad approvare preventivamente, la partecipazione a una procedura di composizione consensuale professionale presso uno degli organismi di cui alla presente legge, prima di un arbitrato o di un giudizio ordinario.

      2.  L'impegno di cui al comma 1 può essere certificato dagli organismi di composizione consensuale, in quanto espressione di una politica di mercato favorevole agli utenti; la certificazione può essere utilizzata nella pubblicità e nelle altre

 

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forme di comunicazione rivolte al pubblico.
      3.  La eventuale falsità dell'attestazione di cui al comma 1 o della certificazione di cui al comma 2 del presente articolo costituisce pubblicità ingannevole, della quale è in ogni caso disposta la sospensione provvisoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74, e successive modificazioni.

Art. 25.
(Imposte e spese. Esenzione fiscale).

      1.  Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      2.  Il verbale di conciliazione è soggetto a imposta di registro soltanto se il valore della controversia supera i 50.000 euro.

Art. 26.
(Disposizioni di attuazione).

      1.  Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

Art. 27.
(Copertura finanziaria).

      1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.